(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18, del 5 maggio 1993)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'articolo  2  della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e'
cosi' sostituito:
 
                              "Art. 2.
 
   1. Al fine di promuovere  l'incremento  ed  il  miglioramento  del
patrimonio  alberghiero  e  degli  impianti  ed  opere  complementari
all'attivita' turistica nell'ambito della regione,  l'amministrazione
regionale  e'  autorizzata  a  concedere contributi in conto capitale
per:
     a) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili  da
adibire  a  strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo I della
legge   regionale   30   maggio   1988,   n.    39,    l'ampliamento,
l'ammodernamento  ed  il  rinnovo  dell'arredamento  delle  strutture
ricettive alberghiere esistenti;
     b)    la     costruzione,     l'allestimento,     l'ampliamento,
l'ammodernamento,  l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento delle
strutture ricettive all'aria aperta e  delle  strutture  ricettive  a
carattere sociale, di cui al Titolo II e III della legge regionale 30
maggio  1988,  n.  39  e l'adattamento di immobili da adibire a dette
strutture ricettive;
     c) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili  ad
uso  di  ristorante,  trattorie  o  altri  esercizi  di ristorazione,
nonche'    l'ampliamento,    l'ammodernamento    ed    il     rinnovo
dell'arredamento  degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le
singole  iniziative  possono  costituire   importante   fattore   per
l'incremento turistico delle rispettive localita';
     d)  la  costruzione e l'installazione di strutture e di impianti
necessari per la nautica da diporto;
     e)  la  costruzione,  la  trasformazione,  l'ammodernamento   di
impianti funiviari e delle relative pertinenze nonche' delle piste di
discesa a servizio degli impianti stessi;
     f)  la  realizzazione  di  altri impianti ed opere complementari
all'attivita' turistica o comunque atti a favorire  lo  sviluppo  del
movimento turistico;
     g)  l'acquisto,  la  costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e
l'ammodernamento nonche' l'arredamento di immobili destinati a sede e
ad uffici di  informazione  delle  aziende  autonome  del  turismo  e
dell'Azienda regionale per la promozione turistica.".