(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 18, del 5 maggio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e' cosi' sostituito: "Art. 2. 1. Al fine di promuovere l'incremento ed il miglioramento del patrimonio alberghiero e degli impianti ed opere complementari all'attivita' turistica nell'ambito della regione, l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale per: a) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili da adibire a strutture ricettive alberghiere, di cui al Titolo I della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive alberghiere esistenti; b) la costruzione, l'allestimento, l'ampliamento, l'ammodernamento, l'arredamento od il rinnovo dell'arredamento delle strutture ricettive all'aria aperta e delle strutture ricettive a carattere sociale, di cui al Titolo II e III della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39 e l'adattamento di immobili da adibire a dette strutture ricettive; c) la costruzione, l'adattamento e l'arredamento di immobili ad uso di ristorante, trattorie o altri esercizi di ristorazione, nonche' l'ampliamento, l'ammodernamento ed il rinnovo dell'arredamento degli esercizi di ristorazione esistenti, quando le singole iniziative possono costituire importante fattore per l'incremento turistico delle rispettive localita'; d) la costruzione e l'installazione di strutture e di impianti necessari per la nautica da diporto; e) la costruzione, la trasformazione, l'ammodernamento di impianti funiviari e delle relative pertinenze nonche' delle piste di discesa a servizio degli impianti stessi; f) la realizzazione di altri impianti ed opere complementari all'attivita' turistica o comunque atti a favorire lo sviluppo del movimento turistico; g) l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento e l'ammodernamento nonche' l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione delle aziende autonome del turismo e dell'Azienda regionale per la promozione turistica.".